Restrizioni

Come da regolamento, l’Ombudsman è competente per mediazione con le banche membri dell’Associazione Svizzera dei banchieri, quindi praticamente con tutte le banche in Svizzera. In caso di problemi con succursali o affiliate delle banche Svizzere all’estero, non può prestare i suoi servizi. È da osservare tuttavia, che l’Ombudsman non può influenzare le banche in questioni legate alla politica aziendale o dei prezzi. Non può mettere in forse il rifiuto di un credito o il tariffario per prestazioni di servizi.

Se operano già altre autorità (p.es. tribunale, amministrazione, ufficio d’esecuzione), l’Ombudsman di regola non può più intervenire. È pure possibile che, una mediazione tramite procedure Ombudsman non è sensata oppure che l’Ombudsman, inviti il cliente di procedere direttamente per le vie legali. L’Ombudsman non da informazioni legali de natura generica e non redige perizie. Per domande inerenti a domande di natura basilare di tecnica bancaria, senza punto controverso concreto, i clienti si rivolgono direttamente alla propria banca.

Contatto

Ombudsman delle banche svizzere
Bahnhofplatz 9
Casella postale 1818
CH-8021 Zurigo