Limiti dell’Ufficio centrale per la ricerca
Le ricerche dell’ufficio sono limitate alle sole relazioni di clienti registrate come senza notizie. Nel caso una relazione esistente effettivamente non è (ancora) considerata senza notizie, la stessa non è (ancora) registrata come tale dalla banca interessata e perciò non può essere identificata dall’Ufficio centrale per la ricerca. Quindi è vano di rivolgersi a quest’ultimo nel caso un procuratore mantenga il contatto con la banca malgrado l’effettivo cliente sia deceduto.
Anche relazioni estinte non sono considerate senza notizie e di conseguenza non sono registrate da parte delle banche nella banca dati centrale.
Inoltre l’Ufficio centrale per la ricerca deve dichiararsi incompetente nel caso la richiesta riguardi una vittima della persecuzione dal regime nazista. Una procedura specifica è stata introdotta diversi anni fa, nella quale l’Ombudsman non può intervenire (www.crt-ii.org).
In fine l’esperienza dimostra che è inutile di eseguire una ricerca quando la richiesta riguarda un caso con nessun contatto tra cliente e banca dalla fine della Seconda Guerra mondiale. Dal 1997 le banche svizzere hanno pubblicato delle liste con relazioni di clienti ancora esistenti senza notizie da allora. Per ulteriori informazioni in merito vogliate rivolgervi all’indirizzo seguente.
Contact Office for Swiss Bank Accounts being Dormant since World War II
Casella postale 2761
CH-4002 Basilea
Se dopo aver preso conoscenza delle informazioni sopraccitate, avete deciso di intraprendere una ricerca nella banca dati per relazioni di clienti di banche svizzere senza notizie, potete sollecitare il questionario previsto a tale scopo, completando il seguente formulario o su richiesta scritta all’indirizzo seguente.
Ombudsman delle banche svizzere
Ufficio centrale per la ricerca
Casella postale 1818
CH-8021 Zurigo
